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Affidamento dei figli: come funziona in separazione e divorzio

La tutela dei minori è una priorità nelle cause di separazione e divorzio.

L'affidamento dei figli regola dove vivranno, chi prende le decisioni importanti e come verrà organizzato il loro mantenimento.

La legge italiana privilegia il benessere dei figli e garantisce che abbiano rapporti continuativi con entrambi i genitori.

Normativa di riferimento

  • La disciplina sull’affidamento è contenuta negli artt. 337-bis e seguenti del Codice Civile.

  • La regola generale è l’affidamento condiviso, salvo che la sua applicazione sia contraria all’interesse del minore (ad esempio per comportamenti pregiudizievoli di uno dei genitori).

  • Il giudice decide sempre tenendo conto del superiore interesse del figlio.

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Affidamento condiviso:

  • Entrambi i genitori condividono le responsabilità educative e decisionali.

  • Il figlio vive prevalentemente con uno dei due, ma mantiene il diritto di frequentare anche l’altro.

  • È la soluzione più adottata e considerata preferibile dalla legge.

Affidamento esclusivo:

  • È disposto solo in presenza di gravi motivi: ad esempio, se uno dei genitori è violento, tossicodipendente, assente o inidoneo.

  • In questo caso, tutte le decisioni sono prese dal genitore affidatario, con diritto dell’altro a visite stabilite dal giudice.

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Mantenimento dei figli

  • Il mantenimento non è una “punizione”, ma serve a coprire spese di istruzione, salute, alimentazione e attività extra-scolastiche.

  • L’ammontare è calcolato in base:

    • ai redditi di entrambi i genitori,

    • alle esigenze del minore,

    • al tempo trascorso con ciascun genitore.

  • Può essere previsto un assegno mensile o la suddivisione diretta delle spese.

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Diritto di visita e collocamento dei figli

  • Il giudice stabilisce il collocamento prevalente (di solito presso il genitore con più tempo e disponibilità).

  • L’altro genitore ha un diritto di visita con orari e giorni stabiliti, sempre nell’interesse del minore.

  • In caso di conflitti, è possibile ricorrere alla mediazione familiare o richiedere modifiche delle condizioni in Tribunale.

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Procedura e tribunale competente

  1. La domanda di affidamento rientra nella separazione, divorzio o ricorso autonomo.

  2. È sempre competente il Tribunale del luogo di residenza del minore.

  3. L’assistenza di un avvocato è obbligatoria.

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Casi particolari - coppie di fatto e genitori residenti all'este

  1. Le stesse regole si applicano anche ai figli nati da coppie non sposate . Visita la pagina dedicata alle coppie di fatto.

  2. Nei casi con uno dei genitori all’estero si applicano norme internazionali e convenzioni come la Convenzione dell’Aja.

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